L'Italia
L’Italia è un Paese che è stato interessato dal fenomeno dell’immigrazione e dell’asilo piuttosto recentemente se si compara alla situazione di altri Stati europei. Non è causale che fino agli anni 1999/2000, il quadro normativo in materia risultava frammentato e nessuna considerazione era dedicata a fattori di persecuzione “non tradizionali”, compresi l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Ciò può anche risultare sorprendente se si tiene conto della protezione garantita dalla Costituzione allo straniero che nel suo Paese non può godere dei suoi diritti fondamentali (cfr. Art. 10.3).
Almeno due elementi possono essere identificati come motori di riforma nel settore dell’immigrazione e dell’asilo in Italia. In primo luogo, l’Italia è diventata sempre più un Paese di destinazione dei richiedenti asilo e non solo uno Stato di transito per raggiungere i Paesi del Nord Europa. In secondo luogo, come membro dell’Unione europea (Ue), l’Italia è stata obbligata ad attuare la normativa Ue adottata dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e volta a introdurre standard minimi in materia di protezione internazionale,
Per queste ragioni, l’Italia ha cominciato a occuparsi delle richieste di protezione internazionale basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere solo negli ultimi anni. Per quanto il livello di tutela raggiunto non possa ancora definirsi pienamente adeguato, esso è certamente stato influenzato dalla necessità di attuare il Sistema Comune di Asilo (CEAS). In effetti, in via di principio, più elevati sono gli standard di protezione definiti dal legislatore europeo, maggiore potrebbe essere la tutela garantita dalle autorità italiane ai richiedenti asilo e ai rifugiati SOGI. Ciononostante, grazie al margine di discrezionalità lasciato in materia agli Stati membri, ma anche alla necessità di rispettare gli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status del rifugiato e dei trattati in materia di diritti umani conclusi in seno al Consiglio d’Europa e alle Nazioni Unite, l’Italia gode una certa autonomia nel settore dell’asilo. Pertanto, potrebbe certamente raggiungere, in modo autonomo, livelli di tutela più elevati a beneficio di tutti i richiedenti asilo e dei rifugiati, compresi quelli che fuggono dai loro Paesi di origine per motivi legati al loro orientamento sessuale o alla loro identità di genere. Ciò detto, è anche vero che, specie in tempi di arrivi di massa, la situazione in Italia appare problematica anche in relazione a standard minimi di tutela con tutte le implicazioni che ne derivano anche per i richiedenti asilo e rifugiato SOGI.
L’esperienza italiana si caratterizza, inoltre, per il ruolo particolarmente attivo del sistema giudiziario, chiamato talora ad arginare la mancanza di dati normativi dettagliati in materia di asilo. Ciò appare evidente per i richiedenti asilo SOGI. Nell’occuparsi di tali casi, i giudici interni sono stati spesso capaci di applicare la normativa interna e gli obblighi internazionali in linea con le rilevanti linee-guida dell’UNHCR (2012, consultabili nel nostro database). Non si tratta unicamente del ruolo proattivo cui sono chiamate tutte le autorità italiane nella raccolta di informazioni che possano confermare la credibilità del richiedente asilo. Anche l’interpretazione della nozione di persecuzione ha osservato una significativa evoluzione. Ne sostituisce un esempio importante il modo in cui è stata trattata, da parte della Corte di cassazione, la questione della criminalizzazione dell’omosessualità e degli atti sessuali tra persone dello stesso sesso nei Paesi di origine dei richiedenti asilo SOGI.
In effetti, dopo una serie di pronunce dei giudici di primo e secondo grado in tal senso, la Corte di cassazione ha chiaramente affermato che la semplice circostanza di mantenere nell’ordinamento statale una sanzione di questo tipo ostacola il “diritto di ogni individuo di vivere liberamente la proprio vita sessuale ed emotiva”, costituendo peraltro una seria interferenza nella loro vita privata. Ciò rende irrilevante anche la questione dell’applicazione o meno di simili norme penali ai fini della ricostruzione della persecuzione. Infatti, la loro mera esistenza fa rientrare le persone interessate in una “situazione obiettiva di persecuzione” (Corte di Cassazione, 20 Settembre 2012, n. 15981: per tutte le sentenze rilevanti, si rinvia al nostro database). Andando oltre gli standard minimi Ue, come confermato poi dalla Corte di giustizia dell’Ue in X, Y and Z, la sentenza dimostra la vitalità del sistema italiano nell’elaborazione di soluzioni favorevoli nei confronti dei richiedenti asilo e rifugiati SOGI. Questi sviluppi hanno chiaramente inciso in modo deciso nel lavoro delle autorità accertanti lo status di rifugiato – le Commissioni Territoriali -, quantomeno per trattare tali richiedenti in modo più appropriato.
Per quanto riguarda l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati, emerge anche dal dato normativo un approccio meno chiaro e consistente rispetto al tema SOGI. Se è vero che ciò non sorprende alla luce delle difficoltà più generali dell’intero sistema italiano, messo recentemente a dura prova dagli arrivi di massa, non esiste alcuna strategia nazionale in questo campo. Sono stati piuttosto gli attori non istituzionali a dare vita a progetti specifici volti a fornire un’accoglienza o opportunità di integrazione sociale ai richiedenti asilo e rifugiati SOGI, segnando la via per azioni di più ampio raggio. Vale comunque la pena ricordare come, in generale, la questione dell’integrazione sociale di questi richiedenti asilo e rifugiati sia direttamente connessa con il riconoscimento dei diritti delle minoranze sessuali nella società italiana. A tal proposito, esiste in Italia una sorta di divisione tra il dato normativo e la realtà sociale che pone l’Italia in una situazione sfavorevole rispetto ad altre democrazie occidentali, come peraltro dimostrano le sentenze della Corte europea dei diritti umani (cfr. Corte Edu, Oliari e altri c. Italia, 21 luglio 2015).
Per queste ragioni, per tutta la durata del progetto, il team di ricerca presterà particolare attenzione al ruolo di tutti gli attori coinvolti nel settore, istituzionali e non, nonché a tutti gli aspetti di ordine giuridico e sociologico.
Questo approccio contribuirà alla definizione di raccomandazioni volte a garantire ai richiedenti asilo e ai rifugiati SOGI un trattamento più appropriato e nel rispetto dei loro diritti umani.
Più informazioni sull’Italia? Potete consultare il Database SOGICA, dove troverete la tavola della giurisprudenza ‘Italian SOGI asylum case law‘.
Potete anche consultare le raccomandazioni finali indirizzate all’Italia: SOGICA project, ‘30 raccomandazioni per migliorare l’esperienza delle persone che chiedono protezione internazionale in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere (SOGI) in Italia‘, University of Sussex, luglio 2020.
Per un aggiornamento sulle recenti riforme in materia di asilo rispetto ai claims SOGI, potete anche leggere Laamari, L., ‘Asilo LGBT in Italia e Europa‘, Il Grande Colibri’, 3 giugno 2020 (con il contributo di Carmelo Danisi).